IL RETTORE Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario «Suor Orsola Benincasa»; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni ed integrazioni; Viste le delibere n. 2 in data 30 ottobre 1997 del consiglio direttivo e n. 4 del 30 ottobre 1997 del consiglio di amministrazione di modifica allo statuto dell'istituto; Visto il testo di modifica statutaria, di cui sopra, inviato con nota prot. n. 88 del 20 gennaio 1998 al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento, autonomia universitari e studenti - Ufficio I; Decreta la seguente modifica allo statuto: L'art. 4 e' sostituito dal seguente: Art. 4. Sono organi dell'Istituto: 1) il consiglio di amministrazione; 2) il presidente del consiglio di amministrazione; 3) il rettore; 4) il corpo accademico; 5) il senato accademico; 6) i presidi di facolta'; 7) i consigli di facolta'; 8) i consigli di corsi di laurea. All'art. 5, al primo comma, lettera d), in luogo di «direttore» dicasi «rettore». All'art. 6, al secondo comma: alla lettera c) in luogo di «direttore» dicasi «rettore»; alla lettera d) ed alla lettera e) in luogo di «consiglio direttivo» dicasi «consiglio di facolta'» sentito il senato accademico; dopo la lettera c) e' inserita, con conseguente spostamento dell'ordine di elencazione delle lettere, la seguente: «d) nomina i presidi su proposta dei «consigli di facolta'», sentito il senato accademico. All'art. 7, alla lettera c), in luogo di «direttore» dicasi «rettore». All'art. 8, al primo, secondo, terzo e quinto comma, in luogo di «direttore» dicasi «rettore»; al secondo comma in luogo di «un triennio» dicasi «quattro anni»; al terzo comma, lettera c), in luogo di «il consiglio direttivo» dicasi «il corpo accademico ed il senato accademico»; il quarto comma e' sostituito dal seguente: «In caso di assenza o di impedimento il rettore puo' delegare uno dei professori ordinari dell'Istituto a sostituirlo, con funzioni di pro-rettore. Il rettore puo' altresi' conferire ad un professore di ruolo dell'Istituto l'esercizio di talune sue specifiche funzioni». L'art. 9 e' sostituito dal seguente: Art. 9. Il corpo accademico e' composto da tutti i professori, di ruolo e a contratto, dell'Istituto ed e' presieduto dal rettore, il quale lo convoca ogni volta che lo ritenga opportuno per acquisirne il parere su specifici argomenti riguardanti l'interesse generale dell'Istituto. Le funzioni di segretario sono svolte dal piu' giovane tra i professori di ruolo intervenuti. L'art. 10 e' sostituito dal seguente: Art. 10. Il senato accademico e' composto dal rettore, che lo presiede, e dai presidi di facolta'. Alle adunanze del senato accademico partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale esercita le funzioni di segretario. Il senato accademico esercita, compatibilmente con il presente statuto, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali o speciali concernenti l'ordinamento universitario. In particolare, il senato accademico propone al consiglio di amministrazione, anche con riferimento ai corsi di diploma universitario: a) l'affidamento degli insegnamenti mediante la copertura dei posti di ruolo ovvero mediante la stipula di contratti; b) la misura dei compensi da corrispondere ai professori a contratto e ai lettori; c) l'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo; d) la stipula di contratti con lettori di madre lingua straniera; e) l'assunzione di ogni altro provvedimento relativo allo svolgimento e allo sviluppo dell'attivita' didattica e scientifica. L'art. 11 e' sostituito dal seguente: Art. 11. Il consiglio di facolta' e' composto dal preside, che lo presiede, e dai professori di ruolo della facolta'. I professori associati partecipano a tutte le deliberazioni del consiglio di facolta', ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore ordinario, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professore ordinario nonche' delle questioni relative alle persone dei professori ordinari. Partecipano alle sedute, con voto consultivo, ad eccezione di quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore di ruolo, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professore di ruolo nonche' delle questioni relative alle persone dei professori di ruolo, due professori a contratto e due ricercatori, designati con le modalita' previste dall'apposito regolamento predisposto dal consiglio d'amministrazione. Qualora, per qualsiasi ragione, il consiglio di facolta' si trovi ad essere composto da un numero di professori inferiore a quello minimo previsto dalla vigente normativa, il consiglio di amministrazione, su conforme proposta del senato accademico, provvede alla integrazione mediante la nomina, per un triennio, di professori di ruolo della sede o di altre sedi universitarie, appartenenti a settori disciplinari afferenti alla facolta'. Il consiglio di facolta' esercita, compatibilmente con il presente statuto, tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme generali o speciali concernenti l'ordinamento universitario. Dopo l'art. 11 sono inseriti, con conseguente spostamento della numerazione, i seguenti: Art. 12. I presidi di facolta' sono nominati dal consiglio d'amministrazione, tra i professori ordinari, su designazione dei professori di ruolo della facolta', con le modalita' stabilite dall'apposito regolamento predisposto dal consiglio d'amministrazione. I presidi durano in carica tre anni, possono essere confermati ed esercitano, compatibilmente con il presente statuto, tutte le attribuzioni che sono loro demandate dalle norme generali o speciali concernenti l'ordinamento universitario. I presidi sentiranno le rappresentanze degli studenti nei corsi di laurea afferenti alla facolta', se e quando il consiglio di facolta' tratti problematiche di organizzazione e funzionamento dei corsi. Ai presidi puo' essere attribuita un'indennita' di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, determinata dal consiglio di amministrazione. Art. 13. Nelle facolta' comprendenti piu' corsi di laurea possono essere istituiti i consigli di corso di laurea, composti da tutti i professori, di ruolo e a contratto, titolari di insegnamento presso il corso stesso. Ogni consiglio di corso di laurea elegge nel proprio seno il presidente tra i professori ordinari del corso medesimo. I professori associati partecipano a tutte le deliberazioni del consiglio di corso di laurea, ad eccezione di quelle concernenti i professori ordinari. Partecipano alle sedute, con voto consultivo, ad eccezione di quelle concernenti i professori di ruolo, due ricercatori e due studenti in corso all'atto della nomina, designati con le modalita' previste dall'apposito regolamento predisposto dal consiglio d'amministrazione. Il consiglio di corso di laurea esercita, compatibilmente con il presente statuto, le seguenti attribuzioni: 1) coordina le attivita' di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto; 2) esamina e approva i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea o del diploma; 3) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche statutarie attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o ai corsi di diploma interessati; 4) propone al consiglio di facolta' l'attivazione di insegnamenti previsti dallo statuto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 27 marzo 1998 Il rettore: DE SANCTIS