IL RETTORE 
 
  Visto il vigente statuto dell'Istituto universitario  «Suor  Orsola
Benincasa»; 
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione   superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1652,  recante
disposizioni sull'ordinamento didattico universitario,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Viste le delibere n. 2  in  data  30  ottobre  1997  del  consiglio
direttivo e n. 4 del 30 ottobre 1997 del consiglio di amministrazione
di modifica allo statuto dell'istituto; 
  Visto il testo di modifica statutaria, di cui  sopra,  inviato  con
nota prot. n. 88 del 20 gennaio 1998 al Ministero dell'universita'  e
della ricerca scientifica e  tecnologica  -  Dipartimento,  autonomia
universitari e studenti - Ufficio I; 
 
                               Decreta 
 
  la seguente modifica allo statuto: 
 
  L'art. 4 e' sostituito dal seguente: 
 
                               Art. 4. 
 
  Sono organi dell'Istituto: 
    1) il consiglio di amministrazione; 
    2) il presidente del consiglio di amministrazione; 
    3) il rettore; 
    4) il corpo accademico; 
    5) il senato accademico; 
    6) i presidi di facolta'; 
    7) i consigli di facolta'; 
    8) i consigli di corsi di laurea. 
  All'art. 5, al primo comma, lettera d),  in  luogo  di  «direttore»
dicasi «rettore». 
  All'art.  6,  al  secondo  comma:  alla  lettera  c)  in  luogo  di
«direttore» dicasi «rettore»; alla lettera d) ed alla lettera  e)  in
luogo di «consiglio direttivo» dicasi «consiglio di facolta'» sentito
il senato accademico; dopo la lettera c) e' inserita, con conseguente
spostamento dell'ordine di elencazione delle  lettere,  la  seguente:
«d) nomina i presidi su proposta dei «consigli di facolta'»,  sentito
il senato accademico. 
  All'art. 7,  alla  lettera  c),  in  luogo  di  «direttore»  dicasi
«rettore». 
  All'art. 8, al primo, secondo, terzo e quinto comma,  in  luogo  di
«direttore» dicasi «rettore»;  al  secondo  comma  in  luogo  di  «un
triennio» dicasi «quattro anni»; al terzo comma, lettera c), in luogo
di «il consiglio direttivo» dicasi «il corpo accademico ed il  senato
accademico»; il quarto comma e' sostituito dal seguente: «In caso  di
assenza o di impedimento il rettore puo' delegare uno dei  professori
ordinari dell'Istituto a sostituirlo, con funzioni di pro-rettore. Il
rettore  puo'  altresi'  conferire  ad   un   professore   di   ruolo
dell'Istituto l'esercizio di talune sue specifiche funzioni». 
 
  L'art. 9 e' sostituito dal seguente: 
 
                               Art. 9. 
 
  Il corpo accademico e' composto da tutti i professori, di ruolo e a
contratto, dell'Istituto ed e' presieduto dal rettore,  il  quale  lo
convoca ogni volta che lo ritenga opportuno per acquisirne il  parere
su   specifici    argomenti    riguardanti    l'interesse    generale
dell'Istituto. 
  Le funzioni di segretario  sono  svolte  dal  piu'  giovane  tra  i
professori di ruolo intervenuti. 
 
  L'art. 10 e' sostituito dal seguente: 
 
                              Art. 10. 
 
  Il senato accademico e' composto dal rettore, che  lo  presiede,  e
dai  presidi  di  facolta'.  Alle  adunanze  del  senato   accademico
partecipa, con voto consultivo, il direttore amministrativo, il quale
esercita le funzioni di segretario. 
  Il senato accademico  esercita,  compatibilmente  con  il  presente
statuto, tutte le attribuzioni che gli  sono  demandate  dalle  norme
generali  o  speciali  concernenti  l'ordinamento  universitario.  In
particolare,  il  senato   accademico   propone   al   consiglio   di
amministrazione,  anche  con  riferimento   ai   corsi   di   diploma
universitario: 
    a) l'affidamento degli insegnamenti  mediante  la  copertura  dei
posti di ruolo ovvero mediante la stipula di contratti; 
    b) la misura  dei  compensi  da  corrispondere  ai  professori  a
contratto e ai lettori; 
    c) l'assegnazione dei posti di ricercatori di ruolo; 
    d) la stipula di contratti con lettori di madre lingua straniera; 
    e)  l'assunzione  di  ogni  altro  provvedimento  relativo   allo
svolgimento e allo sviluppo dell'attivita' didattica e scientifica. 
 
  L'art. 11 e' sostituito dal seguente: 
 
                              Art. 11. 
 
  Il consiglio di facolta' e' composto dal preside, che lo  presiede,
e dai professori di ruolo della facolta'. 
  I professori associati partecipano a  tutte  le  deliberazioni  del
consiglio  di  facolta',  ad  eccezione  di  quelle  concernenti   la
destinazione  a  concorso  dei  posti  di  professore  ordinario,  le
dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a posti di professore
ordinario  nonche'  delle  questioni  relative   alle   persone   dei
professori ordinari. 
  Partecipano alle sedute,  con  voto  consultivo,  ad  eccezione  di
quelle concernenti la destinazione a concorso dei posti di professore
di ruolo, le dichiarazioni di vacanze e le chiamate relative a  posti
di professore di ruolo nonche' delle questioni relative alle  persone
dei  professori  di  ruolo,  due  professori  a   contratto   e   due
ricercatori,  designati  con  le  modalita'  previste   dall'apposito
regolamento predisposto dal consiglio d'amministrazione. 
  Qualora, per qualsiasi ragione, il consiglio di facolta'  si  trovi
ad essere composto da un numero  di  professori  inferiore  a  quello
minimo  previsto   dalla   vigente   normativa,   il   consiglio   di
amministrazione, su conforme proposta del senato accademico, provvede
alla integrazione mediante la nomina, per un triennio, di  professori
di ruolo della sede o di altre  sedi  universitarie,  appartenenti  a
settori disciplinari afferenti alla facolta'. 
  Il consiglio di facolta' esercita, compatibilmente con il  presente
statuto, tutte le attribuzioni che gli  sono  demandate  dalle  norme
generali o speciali concernenti l'ordinamento universitario. 
 
  Dopo l'art. 11 sono inseriti,  con  conseguente  spostamento  della
numerazione, i seguenti: 
 
                              Art. 12. 
 
  I   presidi   di   facolta'    sono    nominati    dal    consiglio
d'amministrazione, tra i professori  ordinari,  su  designazione  dei
professori di  ruolo  della  facolta',  con  le  modalita'  stabilite
dall'apposito     regolamento     predisposto      dal      consiglio
d'amministrazione. 
  I presidi durano in carica tre anni, possono essere  confermati  ed
esercitano,  compatibilmente  con  il  presente  statuto,  tutte   le
attribuzioni che sono loro demandate dalle norme generali o  speciali
concernenti l'ordinamento universitario. 
  I presidi sentiranno le rappresentanze degli studenti nei corsi  di
laurea afferenti alla facolta', se e quando il consiglio di  facolta'
tratti problematiche di organizzazione e funzionamento dei corsi.  Ai
presidi  puo'  essere  attribuita   un'indennita'   di   carica   non
computabile ai fini del trattamento di  quiescenza,  determinata  dal
consiglio di amministrazione. 
 
                              Art. 13. 
 
  Nelle facolta' comprendenti piu' corsi  di  laurea  possono  essere
istituiti i  consigli  di  corso  di  laurea,  composti  da  tutti  i
professori, di ruolo e a contratto, titolari di  insegnamento  presso
il corso stesso. 
  Ogni consiglio di corso  di  laurea  elegge  nel  proprio  seno  il
presidente tra i professori ordinari del corso medesimo. 
  I professori associati partecipano a  tutte  le  deliberazioni  del
consiglio di corso di laurea, ad eccezione di  quelle  concernenti  i
professori ordinari. 
  Partecipano alle sedute,  con  voto  consultivo,  ad  eccezione  di
quelle concernenti i professori  di  ruolo,  due  ricercatori  e  due
studenti in corso all'atto della nomina, designati con  le  modalita'
previste  dall'apposito   regolamento   predisposto   dal   consiglio
d'amministrazione. 
  Il consiglio di corso di laurea esercita,  compatibilmente  con  il
presente statuto, le seguenti attribuzioni: 
    1) coordina le attivita' di  insegnamento  e  di  studio  per  il
conseguimento della laurea e dei diplomi previsti nello statuto; 
    2) esamina e approva i piani di studio che gli studenti  svolgono
per il conseguimento della laurea o del diploma; 
    3) formula proposte e pareri in ordine alle modifiche  statutarie
attinenti ai corsi di laurea o di indirizzo o  ai  corsi  di  diploma
interessati; 
    4) propone al consiglio di facolta' l'attivazione di insegnamenti
previsti dallo statuto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Napoli, 27 marzo 1998 
 
                                               Il rettore: DE SANCTIS